(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 12 agosto 2003) IL PRESIDENTE Visto l'Art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta; con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2001; Visto l'Art. 54, comma 1, punto 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti nelle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potesta' regolamentare della provincia; Vista la deliberazione della giunta provinciale 27 giugno 2003, n. 1512, avente ad oggetto: approvazione dello schema recante «modifica del decreto del presidente della giunta provinciale di Trento 11 giugno 2002, n. 12-102/Leg. (regolamento concernente le modalita' di costituzione e di funzionamento del consiglio provinciale dell'istruzione, ai sensi dell'Art. 9, comma 7, della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 - Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio)»; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Modifica dell'art 2 del decreto del presidente della giunta provinciale dell'11 giugno 2002, n. 12-102/Leg; 1. All'Art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 giugno 2002, n. 12-102/ Leg., nel comma 2, la lettera o) e sostituita dalla seguente: «o) un rappresentante dei lavoratori designato dalle rappresentanze provinciali delle confederazioni alle quali sono affiliate le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva in almeno due comparti o aree contrattuali; per la validita' della designazione e' sufficiente che essa sia effettuata dalla maggioranza delle organizzazioni sindacali legittimate ad esprimerla;».