(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 32 del 12 agosto 2003)
                            IL PRESIDENTE
    Visto  l'Art.  53  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
31 agosto  1972,  n. 670, recante «approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige»,  ai sensi del quale il presidente della giunta
provinciale  emana,  con  proprio  decreto,  i regolamenti deliberati
dalla giunta; con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2001;
    Visto  l'Art.  54,  comma  1,  punto  2, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale
spetta  la  deliberazione  dei regolamenti nelle materie che, secondo
l'ordinamento  vigente,  sono  devolute  alla  potesta' regolamentare
della provincia;
    Vista  la  deliberazione della giunta provinciale 27 giugno 2003,
n.  1512,  avente  ad  oggetto:  approvazione  dello  schema  recante
«modifica  del  decreto  del  presidente  della giunta provinciale di
Trento  11 giugno  2002,  n.  12-102/Leg. (regolamento concernente le
modalita'   di   costituzione   e   di  funzionamento  del  consiglio
provinciale  dell'istruzione,  ai  sensi  dell'Art. 9, comma 7, della
legge  provinciale  9 novembre  1990,  n.  29  -  Norme in materia di
autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio)»;
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Modifica   dell'art   2  del  decreto  del  presidente  della  giunta
           provinciale dell'11 giugno 2002, n. 12-102/Leg;
    1. All'Art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale
11 giugno  2002,  n.  12-102/  Leg.,  nel  comma  2,  la lettera o) e
sostituita dalla seguente:
    «o)    un   rappresentante   dei   lavoratori   designato   dalle
rappresentanze  provinciali  delle  confederazioni  alle  quali  sono
affiliate  le  organizzazioni  sindacali  ammesse alla contrattazione
collettiva  in  almeno  due  comparti  o  aree  contrattuali;  per la
validita'  della  designazione e' sufficiente che essa sia effettuata
dalla maggioranza   delle  organizzazioni  sindacali  legittimate  ad
esprimerla;».